CONDOMINIO. RICHIESTA DI ACCEDERE ALLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE DA PARTE DI UN CONDOMINO, RICHESTA NEGATA DA PARTE DELL’AMMINISTRATORE.
Quando parliamo di materia Condominiale, quindi di tutela dei diritti reali di godimento, bisogna
essere attenti nel controllare la gestione condominiale che ha inteso intraprendere
l’amministratore.
A tal proposito torna utile ricordare che la figura dell’amministratore di Condominio è regolata
dalle norme del mandato di cui agli artt. 1703 e 1730 c.c., motivo per il quale il rapporto che si
viene a creare tra mandate (CONDOMINI) e il mandatario (AMMINISTRATORE) non è altro che
un rapporto su base fiduciaria, il cui esercizio non può eccedere i limiti del mandato.
In buona sostanza, l’amministratore di condominio non potendo eccedere tali limiti,
non è altro che un esecutore materiale della volontà assembleare, adoperandosi affinché
quest’ultima sia posta in essere nel più breve tempo possibile.
A tal riguardo, quindi, dall’analisi fin qui esposta della normativa codicistica summenzionata, vi è
da escludere che l’amministratore possa motu proprio dare un diniego alla richiesta del
condomino di accedere alla documentazione contabile/ amministrativa, per verificare
l’andamento della gestione posta in essere dallo stesso.
A sostegno di tutto quanto fin qui esposto, vi è la riforma del Condominio avvenuta con la Legge
220/2012, disciplinando tale ambito di cui si dibatte, provvedendo che: “il vero e proprio diritto
dei condomini di visionare la documentazione condominiale sia laddove, in maniera diretta, ha
onerato l’amministratore di comunicare a quest’ultimi i giorni e le ore nei quali si rende
disponibile a tale adempimento”.
In prosieguo di quanto fin qui sostenuto, vi è da analizzate, poi, l’art. 1129 II e VII comma c.c., di
cui il II comma statuisce che: “contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni
rinnovo dell'incarico, l'amministratore comunica i propri dati anagrafici e
professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la
denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo
1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta
all'amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso
della spesa, copia da lui firmata”.
Mentre invece il VII comma dello stesso articolo summenzionato
dispone che: “L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo
dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su
uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino,
per il tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie
spese, della rendicontazione periodica”.
Quindi dalla lettura della normativa codicistica poc’anzi esaminata, può evincersi in modo chiaro
ed inequivocabile che il diritto del condomino di esaminate la documentazione contabile /
amministrativa (estratti conti bancari, scritture contabili, stato dei pagamenti dei fornitori
con relativa quietanza ecc), deve essere garantito dall’ amministratore, purché tale diritto di
accesso di visionare la documentazione amministrativa, non si risolva in un intralcio alla regolare
gestione amministrativa, ponendosi in contrasto con il principio della correttezza ex art. 1175 c.c.
Inoltre, sempre la normativa codicistica in esame, garantisce che il diritto di accesso alla
documentazione contabile, possa essere esercitato in ogni tempo a prescindere
dall’approvazione dei bilanci in sede assembleare.
In conclusione, per quanto riguarda le richieste di prendere visione dei documenti bancari,
avanzate dal condomino, vale il consolidato principio giurisprudenziale della S.C. di Cassazione,
la quale sancisce che “in tema di comunione dei diritti reali, ciascun comproprietario ha la facoltà
di richiedere e di ottenere dall’amministratore del Condominio la esibizione dei documenti
contabili in qualsiasi tempo, e non soltanto in sede di rendiconto annuale e di approvazione del
bilancio da parte dell’assemblea, e senza l’onere di specificare la ragione della richiesta
(finalizzata a prendere visione o a estrarre copia dei documenti), purché l’esercizio di tale facoltà
non risulti d’ostacolo all’attività di amministrazione)”. (Cass. Ordinanza n.4445/2020; Cass. n.
19210/2011, cfr. Cass. n. 8460/1998; Cass. n. 15159/2021)
A tal proposito, va rilevato che il Tribunale di Roma con sentenza n. 314 dell’11-11-2016, ha
statuito che “il condomino si deve attivare per tempo al fine di ottenere la copia della
documentazione contabile relativa alla gestione del Condominio”.
Va rilevato, altresì che tale principio è stato codificato dalla legge n. 220/2012 e,
pertanto, secondo il Tribunale delle prime cure Capitolino “l’amministratore era, quindi, tenuto a
consentire al condomino di visionare i prospetti contabili preparati dallo stesso e ad
estrarne copia a sue spese, previa richiesta”.
In ultimo, va consigliato al lettore che la richiesta d’accesso alla documentazione contabile da
inviare all’ amministratore, deve essere effettuata a mezzo pec, dando a quest’ultimo un termine
tra 10 -20 giorni.
Se l’accesso non viene negato da parte dell’amministratore, si consiglia il lettore di rivolgersi
ad un avvocato per la valutazione dei presupposti di una tutela giuridica che potrebbe risolversi
con la proposizione di un eventuale ricorso ex art. 700 c.p.c.
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