COSA E' IL RETO DI STALKING

IL REATO DI STALKING O ATTI PERSECUTORI
Prima di tutto bisogna effettuare una precisazione di fondo che ci consente in maniera chiara e precisa di inquadrare questa tipo di fattispecie di reato.
Nel merito va rilevato che il reato di STALKING è punito dall’art.612 c.p definendolo nella sua consistenza nell’attuazione di condotte persecutorie ripetute che incidono sulle abitudini di vita della vittima o generano un grave stato di ansia o di paura.
Il rato di Stalking ex art. 612-bis c.p.
Il reato di stalking (dall’ inglese to stalk, “fare la posta”) è entrato nel nostro ordinamento giuridico penale grazie il D.L. n.11/2009 (convertito in legge n.38/2009) che ha introdotto successivamente l’art. 612-bis c.p. che ha rubricato tale condotte come“atti persecutori”, punisce chiunque “con condotte reiterate nel tempo, minaccia o molesta taluno da cagionare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona ovvero al medesimo legata da relazione affettiva da costringere lo stesso ad alterare o cambiare del tutto le proprie abitudini di vita.
Tuttavia, corre l’obbligo da parte dell’esponente fare un ulteriore precisazione che in qualche modo e in qualche misura tranquillizzi coloro i quali rivestano la figura di vittima del reato e vivono di fatto una situazione che di certo non è del tutto gradevole da subire.
Difatti, se pur il reato di stalking può essere visto come un reato subdolo che per sua natura incide sulla qualità di vita, è pur vero che oggi vi è un quadro Legislativo – Normativo che consente in larga misura di porre rimedio a questo fenomeno fino ad arrivare alla sua conclusione.
A sostegno di quanto fin qui precisato, bisogna vedere necessariamente l’evoluzione normativa, infatti come si legge dalla lettura della disposizione normativa, inserita nel capo III del titolo XII del codice penale, nella sezione riguardanti i delitti contro la persona, con la formulazione della nuova fattispecie di reato, il legislatore, prendendo atto delle innumerevoli vicende e richieste formulate a gran voce da più parti, ha cercato di dare una risposta sanzionatoria appropriata alle condotte che fino al 2009 venivano rubricati in meno gravi delitti (di minaccia e violenza privata); fattispecie che si erano dimostrate nel corso del tempo inidonea a dare una adeguata tutela alle vittime.
Di conseguenza, l’art, 612- bis c.p. dispone che : salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte con condotte reiterate, minaccia o molestia taluno in modo da cagionare un perdurare e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
A tal riguardo, va evidenziato che la pena, è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche se è separato o divorziato, o da persona che è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso l’ausilio di mezzi informatici o telematici.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato interessante o con persona con disabilità di cui all’art.3 della Legge 104/1992, ovvero con armi o da persona travestita.
DIFFERENZA TRA STALKING E MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA
Anche se le casistiche giurisprudenziali che hanno regolamentato precedenti casi simili, hanno evidenziato spesso che vi è un legame di tipo affettivo, sentimentale o comunque qualificato che lega il soggetto agente alla vittima (ex fidanzati - ex mariti gelosi - o anche stalker su “commissione” che commette il reato al posto di un altro ecc.), per l’art. 612 bis c.p. lo stalking è un reato comune che può essere commesso da chiunque.
SOGGETTO PASSIVO (LA VITTIMA)
Come abbiamo visto la ratio dell’art.612 bis c.p. tutela in modo chiaro ed inequivocabile la vittima del reato e dalle conseguenziali molestie rivolte dallo stalker, però va evidenziato in modo altrettanto chiaro che tale tutela viene estesa anche a quanti con la vittima sono legati da un rapporto di parentela (prossimi congiunti) o da relazioni affettive.
IL BENE GIURIDICO TUTELATO
Dalla lettura del capo III del titolo XII del Codice di Penale tra i delitti contro la persona, non può non essere la libertà moral del soggetto, intesa quale facoltà di potersi autodeterminare.
Inoltre, la norma incriminatrice tende a tutelare altri tipi di beni giuridici come l’incolumità individuale e della salute.
TIPI DI CONDOTTE
Per quanto riguarda il contenuto delle condotte a titolo meramente esemplificativo, ha indotto in questi anni la giurisprudenza a delineare un quadro ben definito di ipotesi che qualificano la fattispecie di reato, fino al punto da far considerare che la fattispecie incriminatrice dello stalking si possa integrare anche con comportamenti che non necessitano della presenza fisica dello stalker (Cass. n.32404/2010), come per esempio l’invio di buste, sms, e-mail e messaggi tramite internet, nonché pubblicazione di post o video a contenuto ingiurioso, sessuale o minaccioso, sui social network (Cass. n. 14997/2012; Cass. n. 32404/2010); oltre, altresì, al danneggiamento dell’auto della vittima (Cass. n.8832/2011). Infine costituiscono esempi di stalking, poi, anche le aggressioni verbali alla presenza di testimoni, e i reiterati apprezzamenti, invii di baci di sguardi insistenti e minacciosi. (Cass. n. 11945/2010)
STALKING TELEFONICO
Altra ipotesi di stalking sono i contatti telefonici ripetuti alla vittima, da questa ritenuti non graditi (Cass. 42146/2011). In questa ipotesi si perla tecnicamente di stalking telefonico.
WHATTAPP STALKER
Se le telefonate sono sostituite in luogo di invio di messaggi con applicazioni maggiormente utilizzate come quella di Watt’app, non si salva certamente dal reato di stalking, se ne sussistono i presupposti che lo caratterizzano.
In conclusione, può affermarsi che tutti gli alveoli di compressione dei diritti e della necessita della vittima del reato di autodeterminarsi, sono tutti quanti tutelati, come abbiamo potuto analizzare, da una vastissima produzione normativa che continua ad essere itinere.
A tal riguardo e come ultima analisi di un vastissimo focus normativo esaminato, possiamo in conclusione addivenire che la vittima del reato, qualora si trovi in questa situazione non deve fare altro che focalizzarsi di pervenire ad una analisi delle fattispecie criminose con il proprio avvocato che potrà, senza ombra di dubbio decidere la strada processuale da percorrere.
Infine, si ricorda le condotte incriminatrici sono perseguibili a querela della parte offesa ed il termine di proponibilità è di sei mesi.
La remissione della querela può essere solo processuale.
La querela diviene irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi indicati dall’art. 612, II comma.
Si procederà tutta via d’ufficio se il fatto è commesso a carico di un minore o di una persona con disabilità di cui all’art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n.104, o comunque quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale è previsto la procedibilità d’ufficio.

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