Separazione e Divorzio principali differenze.
Molto spesso quando si parla di Separazione consensuale e giudiziale, si ritiene che entrambe le procedure siano percorsi processuali lunghi, dolorosi e tortuosi.
Ma non tutti sanno, altresì, che vi è una differenza “sostanziale” e duplice tra separazione consensuale e giudiziaria, sia sotto l’aspetto tecnico giuridico che sotto l’aspetto temporale che delinea l’iter tra le due procedure.
Si può parlare di separazione consensuale quando tra i due coniugi vi è un accordo su come regolamentare la nuova vita da separati ed in particolar modo vi sia, altresì, un accordo sulle modalità di gestione degli aspetti della genitorialità, la collocazione della prole, fino ad arrivare all’ intesa sugli aspetti puramente patrimoniali (ad esempio: l’utilizzo della casa coniugale, gestione del relativo patrimonio) mantenimento del coniuge, e della relativa prole, orari di visita e divisione del tempo da trascorrere con i propri figli.
Quando vi è questa ipotesi suindicata, non essendoci la necessità della contesa di “qualcosa”, tra i coniugi, non vi è neanche la necessità, conseguenzialmente, di istaurare un procedimento, basterà che i coniugi con l’ausilio di un solo avvocato, depositino un unico ricorso congiunto presso il Tribunale competente.
Il menzionato accordo potrà essere raccolto e sottoscritto anche attraverso la negoziazione assistita, presso lo studio di un avvocato senza recarsi in Tribunale.
A tal riguardo, va evidenziato, che la mancanza di conflitto, comporta di per sé che la tempistica della separazione consensuale è limitata solo al decorso del raggiungimento del solo accodo.
Infine, va aggiunto, che decorsi sei mesi dal deposito dell’accordo consensuale avvenuto con ricorso o con la negoziazione assistita, sarà possibile per i coniugi richiedere il divorzio.
Contrapposto alla separazione consensuale vi è la Separazione giudiziaria, che intercorre quando tra i rispettivi coniugi non vi è accordo sui presupposti già menzionati.
In questa ipotesi, i coniugi dovranno con i rispettivi avvocati, necessariamente,depositare ricorso disgiunto, con cui far valere autonomamente le proprie ragioni e i propri diritti d’innanzi il Tribunale competente.
Successivamente al deposito del ricorso, verrà fissata una prima udienza in cui coniugi dovranno comparire personalmente d’innanzi il Giudice che tenterà di esperire un tentativo di conciliazione.
Se alla prima udienza di comparizione il già menzionato tentativo di conciliazione non ha prodotto esito positivo, il Presidente del Tribunali emetterà i provvedimenti temporanei ed urgenti nell’ interesse esclusivo dei figli e dei coniugi.
Inoltre, va precisato, che già in sede di prima udienza per la separazione giudiziale, è possibile richiedere al Giudice di emettere una sentenza non definitiva, proseguendo in via residuale il gravame limitatamente agli aspetti di gestione economici della separazione.
Va precisato che per quanto riguarda la richiesta di addebito, quest’ultima potrà essere chiesta solo nel giudizio giudiziale e non in quello consensuale, in quanto si presume che vi sia un conflitto tra coniugi.
Inoltre, sul coniuge richiedente l’addebito grava la prova concreta che il fallimento del matrimonio sia riconducibile ad un comportamento grave o riprovevole dell’altro coniuge.
Qualora nel corso della separazione giudiziale, i coniugi dovessero pervenire ad un accordo, è sempre possibile convertirla in separazione consensuale.
In ultimo, nel corso della separazione giudiziale e nella maggior parte dei casi, è possibile richiedere il divorzio se sono trascorsi dodici mesi dalla data in cui è avvenuta l’udienza Presidenziale. In conclusione, data la complessità del procedimento di separazione giudiziale, si consiglia di provvedere alla nomina di un professionista che sappia dare al proprio assistito la corretta linea difensiva.
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